Statuto

Statuto CUS Mo.Re - Titolo I - Natura e scopi


ARTICOLO 1
Definizione

1. E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO MODENA E REGGIO EMILIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" abbreviato "CUS MO.RE A.S.D." Il C.U.S. MO.RE è un Ente Sportivo Universitario, con sede in MODENA che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E. U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. MO.RE è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività limitata alla Regione Emilia Romagna, e partecipa alle attività, nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n.394, art.2 lett.b), L. 3 agosto 1985, n.429, art.1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n.341, art.6 lett.c), L. 2 dicembre 1991, n.390, art.12 lett.d), lett.g) e successive modificazioni.

3. Il C.U.S. MO.RE attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università degli Studi di Modena direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I.

4. Il C.U.S. MO.RE sin dal 15/11/1968 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta, a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n.770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I.

5. Il C.U.S. MO.RE considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

6. Il C.U.S. MO.RE si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

7. Il C.U.S. MO.RE si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo Statuto del CUSI e con le sue finalità.

ARTICOLO 2
Finalità

1. Sono finalità del C.U.S. MO.RE:

a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;

b) l'organizzazione nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU, delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'art.1 comma 4;

c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;

d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'Università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento;

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;

b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati;

c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;

e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 3
Natura

1. Il C.U.S. MO.RE è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.

2. Il C.U.S. MO.RE ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art.3 comma 2 dello statuto della federazione.

3. Il C.U.S. MO.RE può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.

4. L'adesione del C.U.S. MO.RE al CUSI comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.

5. Il C.U.S. MO.RE accetta le norme e le direttive del CONI nonché degli statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purchè non in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti del CUSI.

ARTICOLO 4
Durata

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

ARTICOLO 5
Modalità di adesione al C.U.S.I

1. Il C.U.S. MO.RE, già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt.7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art.24.

2. Il C.U.S. MO.RE accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt.25 lettera m), 29 e 34 dello statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. MO.RE acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;

b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I.

ARTICOLO 6
Strutture organizzative

1. Il C.U.S. MO.RE struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. MO.RE, fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo C.U.S., aderente al C.U.S.I.

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art.6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I.

Statuto CUS Mo.Re - Titolo II - I Soci


ARTICOLO 7
Soci del C.U.S. MO.RE

1. Sono soci del C.U.S. MO.RE le persone fisiche associate a divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. MO.RE.

2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del C.U.S. MO.RE, fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.15 dello statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. MO.RE.

3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria dei soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.

7. E' fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categoria di soci.

ARTICOLO 8
Esclusione - recesso - decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. MO.RE. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. MO.RE, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato del registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. MO.RE.

2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. MO.RE.

3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

Statuto CUS Mo.Re - Titolo III - I Tesserati


ARTICOLO 9
Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art.16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. MO.RE, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. MO.RE che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I.

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art.16 dello Statuto del C.U.S.I.

ARTICOLO 10
Doveri dei Tesserati

1. I Partecipanti, tesserati del C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I.

Statuto CUS Mo.Re - Titolo IV - Organi


ARTICOLO 11
Organi del C.U.S. MO.RE

1. Sono organi del C.U.S. MO.RE:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12
Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. MO.RE ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima dalla data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. MO.RE e su un quotidiano locale (ovvero F.A.L.).

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del C.U.S. MO.RE.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti.

6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Soci è validamente costituita e delibera ai sensi art.21 Codice Civile.

ARTICOLO 13
L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del C.U.S. MO.RE:

a) l'elezione del Presidente del C.U.S. MO.RE;

b) l'elezione dei componenti del consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo Amministrativo per l'esercizio successivo;

d) la determinazione della quota annuale di iscrizione;

e) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico- finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;

f) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

ARTICOLO 14
L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) modifiche allo statuto;

b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;

c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;

d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. MO.RE.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. MO.RE ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.

2. Il consiglio Direttivo è competente in particolare a:

a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;

c) convocare le assemblee dei soci;

d) approvare gli eventuali regolamenti interni;

e) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. MO.RE alle assemblee federali;

f) approvare il bilancio preventivo;

g) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;

h) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;

i) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;

j) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;

k) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt.13 e 14 del presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 10 (o 15), compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. MO.RE, eletti dall'Assemblea dei soci.

5. Una percentuale di rappresentanti non superiore al 20% dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3, è nominata direttamente dal Rettore dell'Università con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'art. 41 comma 9, 10 e 11 dello statuto C.U.S.I.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. MO.RE, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S. MO.RE, per qualunque motivo;

b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti.

ARTICOLO 17
Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

Statuto CUS Mo.Re - Titolo V - Patrimonio e Mezzi


ARTICOLO 18
Patrimonio

Il patrimonio del C.U.S. MO.RE è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

ARTICOLO 19
Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. MO.RE si avvale dei seguenti mezzi:

a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;

b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Provincie Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. MO.RE dall'esercizio delle sue attività;

c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;

d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. MO.RE. Le reversali ed i mandati necessari per il prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente, o in casa di necessità, da Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 20
Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. MO.RE comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del C.U.S. MO.RE è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziari da sottoporre alla competente Assemblea.

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.

Statuto CUS Mo.Re - Titolo VI - Disposizioni finali


ARTICOLO 21
Scioglimento del C.U.S. MO.RE

1. Lo scioglimento del C.U.S. MO.RE è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi art.90 co.18 L. 289/2002; può essere su indicazione dell'Assemblea, destinato al C.U.S.I. ovvero all'Università territorialmente competente.

ARTICOLO 22
Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. MO.RE e la Federazione, il C.U.S. MO.RE ed altri C.U.S., tra il C.U.S. MO.RE ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. MO.RE a qualsiasi titolo, purchè inerenti il rapporto federativo- associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ad applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri designati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c.

2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà richiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art.810 comma 2 c.p.c.

3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I.

5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello statuto del C.U.S.I.

ARTICOLO 23
Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento delle personalità giuridica.

ARTICOLO 24
Norma transitoria

1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. MO.RE, ai sensi degli artt.41 comma 2 e 25 comma 2, lett.i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto C.U.S.I.

2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. MO.RE la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto. A tal fine, il C.U.S. MO.RE procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine sociale.

ARTICOLO 25
Norme integrative ed interpretative

1. L'esclusione del socio prevista dall'art.8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabile dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive e dal C.U.S.I.

2. Il consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art.16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per Statuto all'Assemblea dei soci.

3. I regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.